La legge 189/2004 e l’art. 727 Codice Penale sono gli strumenti fondamentali per prevenire e reprimere i reati contro gli animali. Già nel 1849 il regolamento di polizia toscano prevedeva una contravvenzione per il maltrattamento degli animali. Nel 1889 l’articolo 491 del Codice Penale Zanardelli proibiva esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali. Nel Codice Penale italiano il reato di maltrattamento degli animali si è poi evoluto nell’art. 727 che prevedeva l’ammenda da lire 20.000 a lire 600.000. La legge n. 281 del 14 agosto 1991 ha poi elevato l’ammenda prevista dall’art. 727 del Codice Penale da un minimo di 500.000 lire a un massimo di tre milioni di lire. Un’ulteriore evoluzione dell’articolo 727 del Codice Penale si è avuta con la legge n. 473 del 22 novembre 1993. Si tratta di un testo che ha istituito alcuni principi di grande valore, come la “valutazione anche etologica” delle necessità degli animali in relazione al loro trattamento e detenzione.
La più recente innovazione nel campo della regolazione penale in materia di animali è stata introdotta recentemente con la legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché dell’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. La legge individua e definisce un elenco di delitti nei confronti degli animali (maltrattamenti, uccisioni, abbandoni, combattimenti, doping, spettacoli) per i quali, per la prima volta in Italia, è previsto anche il carcere.
La legge 189/2004 in pillole contro il maltrattamento degli animali
– Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione a un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se ne deriva la morte dell’animale. – Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione. – Abbandono di animali: arresto fino a un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. – Detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino a un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. – Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato. – Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. – Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video. – Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. – Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. – Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 5mila a 100mi- la euro, confisca e distruzione del materiale. – Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3000 a 15mila euro. – Per l’applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d’affezione per le guardie partico- lari giurate delle associazioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.
La legge per reprimere i reati contro gli animali
Insomma, il fondamento e la base di ogni azione giuridica, preventiva e di denuncia, contro chi maltratta gli animali sono dunque la legge 189/2004 e l’ex art. 727 che rimangono gli strumenti fondamentali per prevenire e reprimere i reati contro animali indifesi.
A corredo troviamo anche gli articoli 638 e 672 del Codice Penale, che riguardano gli animali di proprietà, considerati come possesso privato, o comunque in relazione al danno che può essere causato all’uomo da comportamenti incauti.
Il maltrattamento degli animali viene considerato da troppi uomini di legge, magistrati, forze dell’ordine e amministratori locali un reato “minore”, per cui il denunciante si imbatte spesso nell’indifferenza, nella svogliatezza e nell’ostracismo di chi, invece, dovrebbe far rispettare la legge. Si tratta di un errore. Va sottolineato che la Corte di Cassazione ha affermato che tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria sono competenti in materia di reati contro l’ambiente e gli animali: la condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario ASL o da una guardia giurata dell’ENPA e di altre associazioni riconosciute.
Premettendo che gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legate al deposito) e, dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tutti e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è bene comunque sempre contattare un legale di fiducia prima del deposito), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l’esempio solo come riferimento.
La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usate raccomandate o fax. Lo stesso seguente facsimile, opportuna- mente adattato, potete utilizzarlo per le altre fattispecie di reato previste dalla legge 189 del 2004: Art. 544 bis c.p. (Uccisione di anima- li); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali); art. 727 C.P. seconda parte (Detenzione incompatibile); articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).
Fac simile per la denuncia
ATTO DI DENUNCIA (O QUERELA) Ill. mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ............................... e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di .................. – oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di ............... – oppure Al Comando Stazione Forestale – oppure alla Guardia di Finanza di ......................oppure al Comando Polizia Municipale di ....................... – oppure al Comando Polizia Provinciale di ....................... (se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete so- lo quello prescelto) La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue. In data ...... in località ................ del Comune di .................... ha notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito); (fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili e nel caso di ignoti intestare l’atto “contro ignoti”: targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, etc...; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità del- l’azione, ad es. “faceva uso di una spranga”, ovvero “trasportava l’animale facendo uso di un camion privo di aerazione per l’aria” ovvero “deteneva l’animale in una gabbia insufficiente” ecc.). Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui all’articolo 544 ter del Co- dice Penale (Maltrattamento di animali) che ha provocato grave strazio all’animale medesimo (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto, “che sta continuando a procurare strazio all’animale”). Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all’articolo (citare articolo se si conosce) C.P. o di altro reato che la S.V. ritenesse di ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano essere perseguiti penalmente (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto: “si avanza cortese istanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze”). p.s. nel caso di reati perseguibili a querela specificare:
1) che “allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge”;
2) che “ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di archiviazione”. Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri: – Tizio, nato a il , residente/domiciliato in alla via , telefono
– Caio ...... si allegano (gli eventuali) i seguenti documenti: – referto del veterinario – foto – riprese video – bastoni, catene, trappole ecc... – tracce di veleno ... (per le quali si chiede che la S.V. voglia disporre una specifica analisi) – altro. Si ringrazia. Luogo, data e firma che viene apposta al momento del deposito dell’atto.